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Superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie

Superbonus del 110% nel Decreto Rilancio 2020

È stato finalmente approvato e pubblicato in Gazzetta il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 relativo alle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 – Supplemento ordinario n. 21/L).

Con il Decreto viene regolamentato anche il cosiddetto superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, anche su alcune seconde case, da cui emerge che è possibile usufruire sia dello sconto in fattura che della cessione del credito (anche ad una banca).

Ciò significa che chi intende effettuare degli interventi sulla propria abitazione può:

  • Richiedere direttamente in dichiarazione la detrazione prevista, sulla base dell’agevolazione spettante al lavoro effettuato;
  • Sconto in fattura: dove la somma relativa alla detrazione spettante sarà scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che si è occupato dei lavori;
  • Cessione del credito: ovvero la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, con possibilità di cessioni ad altri soggetti.

Per quali lavori è possibile accedere al superbonus?

Il decreto chiarisce anche per quali tipologie di lavori si può accedere al superbonus. Innanzitutto l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito riguarderà esclusivamente quei lavori sostenuti a partire dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. 

Per quanto riguarda la tipologia di lavori prevista, rientrano nel bonus del 110% gli interventi di ristrutturazione edilizia, e a tutti i lavori riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, in merito alle ristrutturazioni edilizie, rientrano tutti quei lavori di manutenzione (ordinario e straordinaria), restauro o risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari; o ancora quei lavori volti al recupero o al restauro delle facciate di edifici già esistenti.

Per i lavori di efficienza energetica, questi riguardano quegli interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico, al miglioramento termico edificio, pannelli solari o sostituzione impianti riscaldamento. In questa categoria di lavori rientrano:

  • interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;

  • interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impiantima pompa di calore, geotermici, di microcogenerazione.

  • interventi sulle parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, geotermici, di microcogenerazione;

  • altri interventi di efficienza energetica: come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti in precedenza.

Invece gli interventi antisismici sono definiti come quei lavori volti a ridurre il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.

Cosa fare se si intende avvalersi delle detrazioni fiscali prevista dal superbonus? 

È fondamentale rispettare tutti i punti previsti dal decreto, per questo motivo è importante affidarsi ad un tecnico qualificato, per effettuare innanzitutto un sopralluogo e definire gli interventi ottimali sulla base delle esigenze esposte. 

 

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